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11 Dicembre 2003......Una data tristemente da ricordare per tutti coloro che si trovano costretti a ricorrere alle tecniche di procreazione assistita e tutti coloro che credono nella libertà. Il Senato ha approvato il disegno di legge che "regola" la procreazione assistita limitando la libertà dell'individuo, dettando norme estremamente restrittive che escludono la possibilità di ricorrere a tali tecniche per molte persone e obbligano a procedure che inevitabilmente ridurranno drasticamente le percentuali di successo. Il disegno di legge è stato definitivamente convertito nella Legge 40/2004 la quale è entrata in vigore il 10 Marzo 2004. Analizziamo insieme alcuni articoli Articolo correlato: I Risultati dopo la Legge 40 Art. 1 FinalitàIl ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.
Art. 4 Accesso alle tecniche1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità documentate da atto medico nonchè ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico. Sulla base di questi articoli possono accedere alle tecniche di fecondazione assistita solo le coppie in cui sia stata accertata una condizione di infertilità escludendo quelle coppie in cui il ricorso a tali tecniche sia motivato da altre situazioni. In particolare risultano escluse le coppie "discordanti", in cui cioè il partner maschile è affetto da una patologia infettiva (epatite C o HIV) ed in cui la fecondazione assistita consente di evitare la trasmissione dell'infezione stessa al partner ed al nascituro (a meno che in queste coppie non sia contemporaneamente presente una condizione di infertilità). E' evidente come ciò crei una condizione di palese disparità discriminando tali pazienti a cui viene negata la possibilità di concepire. 3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Questo articolo vieta espressamente tutte le tecniche di fecondazione assistita in cui si ricorra a seme o ad ovociti di donatori. Tutte le coppie (attualmente circa il 10 % dei pazienti che ricorrono alla fecondazione assistita) in cui il partner maschile presenti una condizione di azospermia (cioè di mancata produzione di spermatozoi) od in cui il partner femminile presenti una condizione di fallimento ovarico precoce (e quindi assente produzione di ovociti) non hanno quindi più alcuna speranza di essere padri o madri se non ricorrendo all'adozione. Appare evidente come tale norma sia fortemente limitativa della libertà dell'individuo paragonando un atto di solidarietà (la donazione dei gameti) ad un adulterio biotecnologico e come tale da condannare e rendere addirittura "fuori legge". Chi sostiene tale legge ritiene che tale norma rappresenti una tutela per il nascituro in quanto consentirebbe di evitare l'interferenza di fattori estranei alla coppia che potrebbero costituire fattori di instabilità della coppia stessa e quindi dell'ambiente familiare ove il nascituro si trovi a vivere. Tale metodo di pensiero sottintende a mio avviso una "immaturità" di fondo delle coppie che ricorrono a tali procedure. Sembra che il legislatore non abbia affatto preso in considerazione il fatto che una decisione del genere è sempre il risultato di un cammino psicologico di coppia profondamente ponderato che anzi il più delle volte unisce e non divide la coppia stessa.
Art. 6 Consenso informatoAlla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Come operatore del settore questo periodo suscita a mio avviso una certa perplessità. Mi sembra quantomeno riduttivo poter pensare che una coppia che ricorre alla fecondazione assistita (con il peso psicologico che ciò comporta) non sia a conoscenza del fatto che esista l'adozione. O forse si pensa che il popolo italiano sia così scarsamente informato ? Se provo a pormi nei panni di una coppia che si rivolge a me (medico che si occupa di infertilità) e mi sentissi dire: "Lo sapete che invece di ricorrere alla fecondazione assistita potreste adottare un bambino?" penso proprio che mi verrebbe voglia di mandare a quel paese quel medico.
Art. 9. Divieto del disconoscimento della paternità e dell’anonimato della madre2. La madre del nato a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Forse non tutti sanno che oggi se una madre decide di non riconoscere il proprio figlio può partorire in ospedale e abbandonarlo presso la struttura (rendendolo quindi disponibile per l'adozione) richiedendo di "non essere nominata", cioè di non comparire assolutamente nemmeno nella cartella clinica. La finalità di questa norma è quella di evitare che madri non desiderose del figlio possano (come purtroppo talvolta accade) partorire al di fuori di strutture appropriate e liberarsi del nascituro magari abbandonandolo per strada o peggio gettandolo in un cassonetto della spazzatura. Il fine di tale norma appare quindi senza dubbio encomiabile ma perchè discriminare ancora una volta le donne che ricorrono alla fecondazione assistita facendole ancora una volta sentire "diverse" ? Perchè anche le opportunità più estreme non devono essere garantite a tutte le donne? Art. 13. Sperimentazione sugli embrioni umani2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative. Sulla base di tale articolo sembra che alcune tecniche quali la diagnosi genetica preimpianto sull'embrione (tecnica che consente di diagnosticare l'eventuale presenza di anomalie genetiche) sia consentita anche se più avanti si ribadisce che l'embrione anche se risulta malato deve comunque essere trasferito. Art. 14. Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. Secondo questo articolo non sarà più possibile congelare gli embrioni sovrannumerari nè tantomeno sopprimerli. ciò implica che tutti gli embrioni prodotti dovranno essere necessariamente trasferiti in utero anche nel caso in cui, a seguito di indagini diagnostiche (diagnosi genetica preimpianto) essi risultino affetti da patologie gravi. L'esplicito richiamo alla legge 194 (legge sull'aborto) mette ulteriormente in risalto l'incoerenza relativa in particolare alla soppressione dell'embrione. In sintesi si dice che anche l'embrione malato è da trasferire, poi si potrà ricorrere all'interruzione di gravidanza quando arrivati al quarto mese di gestazione si evidenzia la presenza di anomalie.
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